Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato

Perdite Occulte

Attivazione tutele in caso di Perdite Occulte

RICHIESTA ATTIVAZIONE TUTELE PREVISTE IN CASO DI PROBLEMATICHE CONNESSE A PERDITE OCCULTE SUGLI IMPIANTI DEGLI UTENTI

(rif. DELIBERA ARERA 609/2021/R/idr del 21 dicembre 2021)

In caso di consumi anomali riconducibili a perdite idriche sul tratto di rete a valle del contatore (perdite occulte*) è possibile attivare le tutele previste dalla Delibera ARERA 609/2021/R/idr del 21 dicembre 2021 - art. 19

*perdite occulte sono le perdite idriche occorse a valle del misuratore, sugli impianti di responsabilità dell’utente; si tratta di perdite non affioranti e non rintracciabili con le operazioni di normale diligenza richiesta all’utente per il controllo dei beni di proprietà – art. 1.1

Requisiti minimi per accedere alla tutela

L’utente ha la facoltà di richiedere l’attivazione delle tutele previste unicamente in caso di consumo almeno pari al doppio del consumo medio di riferimento (consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita)

 Modalità e tempistiche per accedere alla tutela

·         La richiesta deve essere inoltrata al Consorzio in forma scritta utilizzando l’apposito modulo

·         La richiesta deve essere inoltrata entro 10 giorni solari dalla data di scadenza della bolletta

·         La richiesta deve essere corredata della seguente documentazione:

o   Copia della fattura rilasciata da professionista che ha effettuato la riparazione del guasto

oppure

o   Dichiarazione personale attestante la rottura e l’avvenuta riparazione in proprio (ATTO NOTORIO)

(in caso di riparazione eseguita in proprio il Consorzio verificherà con sopralluogo tecnico la veridicità di quanto dichiarato)

Livelli di tutela previsti

·    La determinazione dei corrispettivi da applicare al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento prevede l’esonero dal pagamento delle tariffe di fognatura e depurazione e l’applicazione di una tariffa di acquedotto pari alla metà della tariffa base.

La tutela può essere applicata anche per le fatture successive a quella in cui è stato rilevato il consumo anomalo per un periodo di almeno tre mesi.

L’utente può accedere nuovamente alla tutela con una tempistica non superiore a 3 anni dalla data di emissione della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo.

Per la bolletta su cui è stato attuato il ristoro è prevista l’applicazione delle modalità di rateizzazione disciplinate dall’art. 42 dell’allegato A alla deliberazione 655/2015 (RQSII)

design by